Nuovo decreto sul contingentamento: maglie più larghe ma non su controlli e sicurezza
Previsto dalla Legge di Stabilità e da tempo atteso dagli operatori del settore, è in fase di pubblicazione il nuovo decreto direttoriale di AAMS recante la disciplina relativa al contingentamento degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S.. Si tratta di un provvedimento che modifica ledisposizioni in vigore alla lunghe della mutata situazione di mercato oltre che della necessità di correggere le criticità emerse dall'adozione delle disposizioni vigenti.
Oggi l'incontro a Roma presso la sede di Aams tra il dirigente dell'Ufficio 12 Apparecchi da intrattenimento Davide Diamare, i rappresentanti del comparto e quelli degli esercenti.
Nei giorni scorsi concessionari di rete e associazioni dei gestori hanno stilato distinti documenti nei quali vengono indicati le questioni che, a loro avviso, meritano di essere affrontate.
Tra i contenuti del decreto, che è stato illustrato solo nel corso della riunione odierna, è previsto ci sia un chiarimento in merito alla esatta definizione dello spazio dedicato alla somministrazione per il calcolo del rapporto area/numero di apparecchi.
Alcuni concessionari, secondo indiscrezioni, hanno sollecitato l'abrogazione dell'obbligo di installare apparecchi di puro intrattenimento a completamento dell'offerta di soli apparecchi da intrattenimento.
Una delle proposte sulla quale pare ci sia già condivisione quella di modificare il rapporto superficie locale/ numero delle slot allo scopo di consentire l'installazione di un maggior numero di apparecchi. A beneficiarne i bar che potranno installare fino a quattro slot per complessivi 100 mq.
Chiarimenti anche in materia di responsabilità in caso di violazione delle disposizioni.
Cosa prevede la norma attualmente in vigore ( fino all'adozione del nuovo provvedimento):
- bar e circoli con somministrazione di sole bevande: 1 apparecchio di cui al comma 6 dell’art. 110 del TULPS ogni 15 mq di superficie destinata alla somministrazione. Fino a 50 mq di superficie il numero dei giochi non può essere superiore a 2, elevabile di 1 unità per ogni ulteriore 50 mq, fino ad numero massimo di 4;(1) (2) (5)
- ristoranti, circoli con somministrazione soli pasti e esercizi commerciali : 1 apparecchio di cui al comma 6 dell’art. 110
del TUPLS ogni 30 mq di superficie destinata alla somministrazione. Fino a 100 mq il numero dei giochi non può essere superiore a 2 elevabile di 1 unità ogni ulteriori 100 mq, fino ad un numero massimo di 4; (1) (2) (5)
- stabilimenti balneari: 1 apparecchio di cui al comma 6 ogni dell’art. 110 del TULPS 1000 mq di superficie di concessione demaniale. Fino a 2500 mq di superficie il numero non può essere superiore a 2 elevabile di 1
unità per ogni ulteriore 2500 mq, fino ad un numero massimo di 4; (1) (2) (5)
- alberghi ed esercizi assimilabili: 1 apparecchio di cui al comma 6 dell’art. 110 del TULPS ogni 20 camere.
Fino a 100 camere il numero non può essere superiore a 4, elevabile di 1 unità ogni ulteriore 100 camere. Fino ad un numero massimo di 6; (1) (4) (5)
- esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi, titolari di autorizzazione ai sensi dell’art. 88 del TULPS : 1 apparecchio del comma 6 dell’art.
110 del TULPS ogni 15 mq di superficie. Fino a 50 mq di superficie del locale il numero non può essere superiore a 2, elevabile di 1 unità per ogni ulteriore 50 mq, fino ad un massimo di 4; (1) (2) (5).
- agenzie di raccolta delle scommesse ed altri punti di vendita (agenzie ippiche e simili) aventi come attività principale la commercializzazione di giochi pubblici : 1 apparecchio di cui ai commi 6 o 7 del TULPS ogni 5 mq dell’area di vendita, fino ad un massimo di 24 apparecchi. Nel caso in cui l’area di vendita
sia inferiore a 40 metri quadrati è comunque possibile installare fino ad 8 apparecchi;(5) (4)
- sale bingo è installabile un apparecchio di cui ai commi 6 o 7 dell’art. 110 del TULPS ogni 20 metri quadrati dell’area di vendita, fino ad un massimo di 75 apparecchi. Nel caso in cui l’area di vendita sia inferiore a 600
mq. è possibile comunque installare fino a 30 apparecchi; (5) (6) (4)
- “sale pubbliche da gioco” è installabile 1 apparecchio di cui al comma 6 o 7 del TULPS ogni 5 mq dell’area di vendita(3) (5) (4)(1)
intendendo per tali sia esercizi adibiti esclusivamente a tale attività, sia locali facenti parte di altre attività ma allestiti specificamente per lo svolgimento del gioco lecito e dotati di apparecchi da divertimento ed
intrattenimento automatici, semiautomatici od elettronici, oltre ad eventuali altri apparecchi meccanici quali ad esempio, bigliardi, bigliardini, flipper o juke-box.
NOTE
(1) In questi esercizi deve essere presente almeno un altro gioco diverso da quelli previsti all’art. 110 commi 6 del TULPS.
(2) In questi esercizi gli apparecchi o congegni di cui all’art. 110 commi 6 del TULPS devono essere debitamente distanziati (a seconda delle dimensioni del locale).
(3) Il numero di apparecchi da intrattenimento di cui all’art.110, comma 6, del T.U.L.P.S. installati per la raccolta di gioco comunque non può superare il doppio del numero di apparecchi da trattenimento di tipologie diverse installati presso lo stesso punto di vendita.
(4) I giochi di cui all’art. 110 commi 6 debbono essere posti in spazi appositamente dedicati.
(5) l’ingresso e la permanenza nelle aree nelle quali vi sono giochi che consentono vincite di denaro è vietato l’ingresso ai minori di anni 18. Il punto vendita è tenuto ad assicurare il rispetto del divieto anche mediante richiesta di esibizione di un documento di riconoscimento valido.
(6) gli apparecchi da trattenimento sono collocati in locali separati da quelli nei quali si svolge il gioco.
- Nei suddetti esercizi qualora la superficie del locale sia inferiore a quella prevista per l’installazione di 1 gioco potrà essere installato ugualmente un solo gioco.
- In caso di attività inerenti lo stesso locale si applicano i limiti numerici previsti per l’attività prevalente.
- Gli apparecchi di cui ai commi 6 dell’art. 110 del TULPS non possono essere installati negli esercizi che si trovino all’interno di ospedali, luoghi di cura, scuole, pertinenze di luoghi di culto.
- In nessun caso è consentita l’installazione degli apparecchi all’esterno dei locali o delle aree oggetto dell’autorizzazione.
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